Il DL 207/2021 e le direttive del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

30 Giugno 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.292 il decreto legislativo 207/2021 introduce numerose novità: bollino obbligatorio per gli edifici predisposti alla ricezione a banda ultra-larga, agibilità degli edifici nuovi e ristrutturati vincolata alla realizzazione degli impianti multiservizi in fibra ottica e registrazione degli impianti nel SINFI a cura dei Comuni

Il 9 dicembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 il decreto legislativo 207/2021 dell’8 novembre 2021, che attua la direttiva (UE) 2018/1972 relativa al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Tale provvedimento introduce numerosi cambiamenti nel mondo delle telecomunicazioni e dei media televisivi. Tra di essi va senz’altro segnalato l’art. 4, che definisce le “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”, che finalmente spinge in modo definitivo e obbligatorio la realizzazione dell’impianto multiservizio in fibra ottica negli edifici (Legge 164/2014 art. 6ter) secondo la guida tecnica CEI 306-2.

Tre sono i punti affrontati vanno a modificare in modo sostanziale la situazione nota e a chiarire alcuni degli aspetti più controversi che hanno di fatto frenato l’attuazione di un provvedimento che risale a più di sei anni fa:

  1. Obbligo di realizzazione dell’impianto multiservizio certificato da un tecnico in possesso dell’abilitazione ai sensi del DM 37/08 lettera B attraverso il il rilascio dell’etichetta di edificio predisposto alla banda ultra-larga, che diventa l’attestato ufficiale (e obbligatorio) dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di realizzazione dell’impianto multiservizio a norma CEI 306-2 per gli edifici nuovi o ristrutturati post 1° gennaio 2022;
  2. Obbligo di attestazione del tecnico relativa alla realizzazione dell’impianto in fibra otticache deve essere allegata alla domanda di agibilità dell’edificio, pena il mancato rilascio della stessa
  3. Obbligo di registrazione nel SINFI(Catasto delle infrastrutture elettroniche) da parte dei Comuni degli edifici dotati di tale impianto entro il termine tassativo di 90 giorni dal ricevimento della attestazione.

L’articolo, infine, si conclude con l’indicazione che il Ministero dello Sviluppo Economico ha tempo tre mesi per adeguare alle nuove esigenze il DM n. 37 del 22 gennaio 2008 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici.

 

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Finalmente le modifiche riportate fanno fare un salto in avanti importante alla delicata questione relativa necessità ed obbligatorietà dell’infrastrutturazione digitale degli edifici italiani in caso di nuova edificazione e ristrutturazione profonda.

Si identifica inoltre ancora una volta chi siano i tecnici abilitati ad intervenire e a certificare gli impianti, e si segnala quale sia la responsabilità della Pubblica Amministrazione chiamata non solo a vigilare sul rispetto della legge, ma ora anche alla registrazione nel SINFI degli impianti realizzati (il che implica di necessità un controllo molto maggiore).

Ma se multiservizio deve essere, Tutto ciò definisce ancora una volta un modello e lo affina, modello che senza grandi difficoltà può essere esteso anche agli edifici esistenti con poche azioni mirate, producendo un’accelerazione enorme nel processo di crescita dell’infrastruttura digitale del Paese.

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